REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI DIPARTIMENTO
(Modificato e approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 10 novembre 2004)

Art. 1 La biblioteca è gestita da:

Art. 2 Hanno libero accesso alla biblioteca i membri del Dipartimento. Possono accedere alla biblioteca gli studiosi dell'Università di Torino o di altre Università secondo le regole sotto precisate.
Gli studenti dei corsi di dottorato, i laureandi e le altre persone possono accedere alla biblioteca solo dietro presentazione di apposita domanda scritta alla Commissione e presentazione di almeno un membro del Dipartimento.

Malleverie: La relativa autorizzazione è di durata al più di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 3 Per consultazione si intende la visione delle opere presso i locali della biblioteca (sala computer immediatamente antecedente il deposito libri). Qualunque altra forma di allontanamento delle opere dai locali della biblioteca è da considerarsi un prestito.

Art. 4 Membri del Dipartimento: i membri del Dipartimento (esclusi i dottorandi) hanno libero accesso al prestito. Essi possono prelevare personalmente le opere dai locali di deposito libri. Nel caso del prestito sono tenuti a compilare l'apposita scheda e consegnarla personalmente all'impiegato addetto.

Il numero massimo di volumi che possono essere tenuti in prestito contemporaneamente è pari a 20; il periodo del prestito è di 3 mesi, rinnovabile senza limitazioni.

Art. 5 Altri studiosi: sono ammessi al prestito i membri dei dipartimenti dell'Università di Torino e di altre istituzioni con le quali siano state stipulate apposite convenzioni. Essi sono tenuti a richiedere e restitutire le opere per il prestito e la consultazione al bibliotecario.

Il numero massimo di libri che possono essere tenuti in prestito è pari a 5. Il prestito dura 2 mesi, e può essere rinnovato una sola volta.

Art. 6 Dottorandi, assegnisti di ricerca e laureati frequentatori: sono ammessi al prestito; per dottorandi si intendono gli studenti del dottorato di ricerca, limitatamente al periodo della loro permanenza a Torino, o coloro che hanno come tutor un membro del dipartimento. Essi sono tenuti a richiedere e restituire le opere per il prestito e la consultazione al bibliotecario.

Il numero massimo di libri che possono essere tenuti in prestito è pari a 10. Il prestito dura 2 mesi, e può essere rinnovato 2 volte.

Art. 7 Laureandi: sono ammessi al prestito gli studenti laureandi il cui relatore è membro del Dipartimento; il numero massimo di libri che possono essere tenuti in prestito è pari a 3. Essi sono tenuti a richiedere e restitutire le opere per il prestito e la consultazione al bibliotecario.

Il prestito dura un mese, e può essere rinnovato al massimo due volte consecutive.

Gli studenti laureandi devono presentare l'apposita richiesta scritta alla biblioteca controfirmata dal relatore di tesi.

Gli studenti laureandi devono restituire i libri prima dell'esame di laurea.

Art. 8 Altri utenti: oltre a quanto previsto dall'art. 2, qualunque persona non prevista nei punti precedenti può accedere al prestito previa:

- approvazione della richiesta scritta da parte della Commissione di Biblioteca;

- consegna della fotocopia di un documento d'identità;

Essi sono tenuti a richiedere e restituire le opere per il prestito e la consultazione al bibliotecario.

Il numero massimo di libri che possono essere tenuti in prestito è pari a 2. Il prestito dura un mese, e può essere rinnovato una sola volta.

Art. 9 Materiale escluso dal prestito: sono permanentemente esclusi dal prestito le enciclopedie, i dizionari, le tavole numeriche, le riviste ed eventuali opere rare o preziose, il materiale stampato prima del 1950 è comunque considerato raro. Durante lo svolgimento di corsi e seminari presso il Dipartimento possono essere esclusi dal prestito opere che si ritengono essenziali per lo svolgimento degli stessi. Entro la metà del mese di novembre di ogni anno deve avvenire il rientro obbligatorio di tutto il materiale.

Art. 10 A tutti gli utenti ammessi alla consultazione è consentita una speciale forma di prestito della durata massima di quattro ore, previa consegna di un documento di identità al bibliotecario. Sono comunque escluse da tale forma di prestito le opere escluse dal prestito normale.

Art. 11 Non è consentito il rinnovo del prestito di un libro che sia stato richiesto da altri utenti.
Chi prende un libro in prestito si impegna a metterlo a disposizione per la consultazione da parte di altri utenti che ne facciano richiesta in tempi ragionevolmente brevi.

Art. 12 Responsabilità:  l'utente custodisce personalmente i libri che ha ricevuto in prestito e non può affidarli ad altri senza esplicito permesso della Commissione Biblioteca. Anche in tal caso, comunque, si intende che chi preleva un libro ne è personalmente responsabile.

Art. 13  Coloro che sono ammessi al prestito si impegnano a restituire ogni libro su semplice richiesta del Direttore della Biblioteca. In caso di inosservanza delle regole il Direttore può disporre l’esclusione dal prestito. Il bibliotecario regolerà gli eventuali casi tenendoli in sospeso.
Coloro che non rispetteranno  il presente regolamento, arrecheranno danni ai libri presi in prestito o in consultazione, e non si atterranno agli usi e consuetudini normalmente rispettati nelle biblioteche, saranno esclusi dall'utilizzo della Biblioteca per un periodo di tempo stabilito a discrezione del Direttore. Inoltre, i responsabili saranno tenuti a risarcire i danni arrecati e, a seconda della gravità di ogni trasgressione, verranno segnalati alla Commissione di Biblioteca e al Consiglio di Dipartimento.

Art. 14 Sanzioni: I libri in prestito devono essere restituiti alla data di scadenza riportata sul modulo rilasciato al momento del ritiro del libro o alla data di scadenza dell'eventuale rinnovo.
In caso di mancato rispetto dei termini di consegna del materiale bibliografico si applicano le seguenti sanzioni:

  1. Per i ritardi nella restituzione fino a 60 giorni dalla data di scadenza del prestito: sospensione dal prestito pari ai giorni di ritardo.
  2. Ritardi da 60 a 120 giorni dalla data di scadenza del prestito: sospensione dal prestito pari al doppio dei giorni di ritardo.
  3. Ritardi oltre i 120 giorni: sospensione di almeno un anno e possibile esclusione permanente dal prestito.
Si ricorda che la mancata restituzione di un volume della proprietà della Biblioteca configura il reato di appropriazione indebita (art. 646 del Codice penale).

Art. 15 Gli utenti della biblioteca si impegnano a rispettare questo regolamento.